Documenti - 17 marzo 2017

Convenzione assicurativa

Caro Socio,

In data 8 marzo 2017 è stata pubblicata la Legge n.ro 24 rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” nota come “Legge Gelli” dal nome del relatore alla Camera dei deputati. 

Sotto il profilo assicurativo, la nuova disciplina prevede un obbligo assicurativo nei confronti dei professionisti sanitari, siano questi liberi professionisti (riprendendo quanto affermato dal DPR 137/2012) che dipendenti pubblici o privati, per salvaguardarli dalle azioni per colpa grave.

Inoltre, la Legge prevede che le imprese di assicurazione dovranno estendere l’operatività della garanzia assicurativa anche ad eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa durante la vigenza temporale della polizza.

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve, poi, essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento che dovessero pervenire nei dieci anni successivi alla data di cessazione e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. Questa ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta

Quanto alle principali modifiche apportate dalla Legge 24/2017, mi preme evidenziare quanto segue:

a) Modifica del regime di responsabilità: la responsabilità penale – Con la legge in esame si introduce l’art. 590-sexies cod. pen. il cui secondo comma esclude la responsabilità per omicidio colposo o per lesioni personali determinata da imperizia del professionista sanitario, sempreché quest’ultimo abbia rispettato le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida adeguate al caso concreto.

b) Modifica del regime di responsabilità: la responsabilità civile – La nuova legge stabilisce che la responsabilità del medico dipendente che nonha rapporti diretti/contrattuali con il paziente diventa “extracontrattuale”: il che significa che la responsabilità si incentra sulla colpa del professionista che dovrà essere provata dal danneggiato e che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità si prescriverà in 5 anni (a decorrere dal momento in cui emerge il danno subito).

Resta, invece, “contrattuale” la responsabilità della struttura sanitaria, così come resta contrattuale quella del professionista che abbia un rapporto diretto/contrattuale con il paziente danneggiato.

c) Tentativo obbligatorio di conciliazione – Il paziente danneggiato che intende esercitare in giudizio un’azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è obbligato preliminarmente a proporre un tentativo obbligatorio di conciliazione (ai sensi dell’articolo 696-bis c.p.c.) dinanzi al giudice competente o, in alternativa, il procedimento di mediazione.

La partecipazione al procedimento è obbligatoria per tutte le parti interessati nella vicenda: aziende sanitarie, professionisti e imprese di assicurazione. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione. Il procedimento conciliativo sarà coadiuvato da un consulente tecnico d’ufficio che potrà proporre un accordo fra le parti in base alle perizie.

d) Azione di rivalsa– L’azione di rivalsa della struttura nei confronti del professionista sanitario può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

Se al giudizio di risarcimento del danno non ha preso parte anche l’esercente la professione sanitaria, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo potrà essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, e dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento ovvero dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale.

La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro l’impresa di assicurazione non farà stato nel giudizio di rivalsa nel caso in cui l’esercente la professione sanitaria non sia stato parte del giudizio. In caso di accoglimento della domanda, proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non potrà superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.

Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non potrà essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

L’azione di responsabilità amministrativa verso il sanitario dipendente pubblico spetta poi al pubblico ministero presso la Corte dei Conti: scelta mirata a evitare che siano le strutture pubbliche a dover avviare la rivalsa in sede civile contro i propri professionisti: anche se la Cassazione ha legittimato l’azione diretta, nei confronti del proprio dipendente, da parte dell’azienda pubblica “a manleva” verso la richiesta di risarcimento avanzata dal paziente danneggiato. La misura della rivalsa in ogni caso non può superare il triplo della retribuzione lorda dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento.

e) Azione diretta – La legge in esame prevede l’introduzione dell’azione diretta nei confronti delle imprese di assicurazione (applicabile solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale saranno determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative).In tal caso, il soggetto danneggiato avrà diritto di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, struttura o ente e all’esercente la professione sanitaria.A sua volta, l’impresa di assicurazione avrà diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

f) Fondo di garanzia – Si prevede la costituzione di Fondo di garanzia utilizzabile per la copertura del danno (totale o parziale) nel caso in cui questo ecceda i massimali previsti dai contratti di assicurazione o qualora la struttura o il professionista siano assicurati presso un’impresa che, al momento del sinistro, si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente ovvero qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l’esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa. Anche la disciplina relativa al Fondo, però, è assoggettata ad apposita decretazione di attuazione.

Queste le principali innovazioni previste da una Legge il cui effettivo impatto sul fenomeno “responsabilità professionale sanitaria” potrà essere oggetto di valutazione solo con il passare del tempo.

Ciò detto, mi preme comunicarti che ho provveduto a stipulare una convenzione, di cui ti allego il testo, finalizzata allo specialista in Medicina Interna, sia dipendente sia libero-professionista, e agli specializzandi di area medica. Per qualsiasi richiesta o chiarimento, puoi contattare direttamente la AON S.p.A. al numero verde 800 18 60 38 oppure inviare una email all’indirizzo a noi dedicato simi@aon.it.

Nel ringraziarti per il tempo dedicatomi, mi è gradita l’occasione per inviarti tante cordialità

Francesco Perticone


1474