La Storia 1887-1987
Lo Statuto
Consiglio Direttivo
Congressi SIMI
Sezioni Regionali
Domanda di ammissione a Socio
SIMI Educational Srl
Articolo 1
È costituita, con Atto Notarile del 30 maggio 1974,
una Associazione Nazionale fra medici e cultori di Medicina Interna sotto la denominazione “Società
Italiana di Medicina Interna”, fondata nel 1887.
L’Associazione ha sede legale in Roma (Viale dell’Università 25, 00185) e la sua durata è a
tempo indeterminato.
Articolo 2
L’Associazione non ha scopo di lucro né finalità
sindacali e non prevede attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie
per le attività di formazione continua. A tal fine l’Associazione potrà costituire enti,
organizzazioni, società e fondazioni che abbiano fine esclusivo la promozione e la divulgazione
della conoscenza e della ricerca scientifica in Medicina Interna oppure assumere partecipazioni ed
interessenze nelle medesime.
Si pone come scopo statutario l’adozione, attraverso programmi annuali, di attività
formativa ECM, di una serie di iniziative scientifiche, culturali, pratiche e sociali proprie della
Medicina Interna, l’assegnazione di borse di studio a giovani ricercatori meritevoli, nonché la
promozione ed il finanziamento di ricerche scientifiche.
L’Associazione, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni
per agire nel rispetto dello Statuto sociale e dei Regolamenti Regionali, intende attuare
concretamente i propri scopi principalmente attraverso:
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di attività ad esse strettamente connesse.
Articolo 3
I lavori congressuali consisteranno di massima in:
L'organizzazione dei Congressi e le attività di formazione sono sottoposte a sistemi di verifica della Qualità.
Articolo 4
Ai fini di una migliore analisi scientifica e
culturale di particolari tematiche, la Società può organizzare appositi Gruppi di Studio, non
necessariamente costituiti da membri del Consiglio Direttivo, che potranno coordinare, per conto
della Società ed in regime di totale trasparenza, studi sperimentali e clinici anche per conto
terzi.
In ogni caso, il Gruppo di Studio sarà presieduto da un Coordinatore nominato al proprio
interno dal Consiglio Direttivo. Il Coordinatore non potrà rimanere in carica oltre la durata del
proprio mandato di Consigliere. Ciascun Gruppo avrà un Segretario che non dovrà necessariamente far
parte del Consiglio Direttivo e che cesserà dalla sua funzione al compimento dello studio.
La Società potrà elaborare linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi
Sanitari Regionali e con la FISM.
Articolo 5
I Membri della Società si distinguono in Soci
Ordinari, Junior, Corrispondenti e Sostenitori.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
La domanda di ammissione a Socio Ordinario, controfirmata da due Soci Ordinari, accompagnata
da un breve curriculum, deve essere rivolta al Presidente della Società.
Hanno diritto di voto attivo i Soci Ordinari con almeno un anno di iscrizione alla Società,
purché in regola con il pagamento delle quote.
Dopo due anni, essi hanno diritto anche all’elettorato passivo.
Il Socio moroso da tre anni, che non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione
amministrativa, anche dopo esplicito sollecito, è dichiarato decaduto.
I versamenti delle quote associative annuali corrisposte dai Soci Ordinari devono intendersi
a fondo perduto; i versamenti non sono pertanto soggetti a rivalutabilità e ripetibilità in nessun
caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione; né in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di
rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di contributo associativo. Il versamento delle
quote associative non determina quote indivise di partecipazione all’Associazione trasmissibili a
terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto
tra vivi a causa di morte.
I Soci Ordinari in regola con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno
diritto a partecipare a tutte le manifestazioni scientifiche della Società e a ricevere tutte le
pubblicazioni della Società sotto qualunque forma editate, ad usufruire di una riduzione sulle
eventuali quote di iscrizione ai Congressi, a presentare nuovi Soci, a proporre temi di relazione,
a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto attivo e passivo, e a
pronunciarsi in merito ad eventuali “Referendum” interessanti la Società.
Sono Soci Junior gli Specializzandi iscritti a qualunque Scuola di Specializzazione di area
medica senza distinzione per l’anno di corso frequentato né per l’età anagrafica, i Dottorandi di
Ricerca di area medica e i Dirigenti Ospedalieri neoassunti nelle UU.OO. di Medicina Interna. Essi
hanno diritto ad un anno di iscrizione gratuita al termine del quale possono richiedere l’i
scrizione in qualità di Soci Ordinari secondo la procedura prevista per questa categoria. L’anno
gratuito è valido ai fini dell’anzianità societaria purché ad esso faccia immediatamente seguito la
domanda di ammissione come Socio Ordinario.
I Soci Junior partecipano al congresso nazionale e ai convegni delle Sezioni Regionali di
appartenenza; accedono alla rivista online e al bollettino online utilizzando la password fornita
al momento dell’iscrizione gratuita.
Sono Soci Corrispondenti gli studiosi della Medicina Interna, italiani o stranieri, che
svolgano la loro attività in istituzioni scientifiche all’estero e che mantengano rapporti di
proficua collaborazione con la Società.
I Soci che abbiano svolto un’attività particolarmente meritoria per la Società possono
essere proposti per la nomina a Soci d’Onore. Possono altresì essere nominati Soci d’Onore i medici
e cultori della Medicina Interna, italiani o stranieri, che abbiano meriti di particolare
distinzione.
La qualifica di Socio d’Onore viene conferita dall’Assemblea, su proposta unanime del
Consiglio Direttivo.
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli Enti che sostengono l’attività della Società
mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella fissata dal Consiglio
Direttivo.
I Soci Junior, i Soci Corrispondenti, i Soci Sostenitori, i Soci d’Onore ed i Presidenti
Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. I Soci Junior, i Soci Corrispondenti e i
Soci Sostenitori non hanno diritto di voto attivo e non possono ricoprire cariche sociali.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento
tra i Soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Hanno diritto di voto attivo, nella vita dell’Associazione, i Soci Ordinari, i Presidenti
Onorari e i Soci d’Onore.
I Presidenti Onorari e i Soci d’Onore possono partecipare, su invito del Presidente, alle
riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Articolo 6
Gli Organi della Società sono costituiti da:
Ai componenti gli Organi Societari non è riconosciuta
alcuna retribuzione per l’attività svolta, salvo quanto previsto dall’articolo 12.
Fatte salve le prerogative di ciascuna categoria di Soci di cui all’Art. 5, l’elezione degli
Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri
di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 7
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’A
ssociazione ed è depositaria dei poteri della Società.
Vi partecipano tutti i Soci ad eccezione dei Soci Corrispondenti e dei Soci Sostenitori.
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Presidente a seguito di delibera del
Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in occasione del Congresso.
La convocazione sarà fatta ai Soci contestualmente all’invio del programma scientifico
preliminare del Congresso.
Può essere convocata in via straordinaria, motivata, per iniziativa del Presidente o di
almeno nove Membri del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto;
in questo caso la richiesta deve essere inoltrata al Presidente con lettera raccomandata e con
preavviso di almeno tre mesi.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria è fatta mediante lettera raccomandata almeno 30
giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve contenere l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’e
lenco delle materie da trattare compresa l’approvazione del bilancio consuntivo. Sarà spedita a
tutti i Soci che abbiano diritto a parteciparvi.
I Soci che desiderano l’inserimento nell’ordine del giorno di argomenti da discutere in
Assemblea devono inviare, almeno tre mesi prima della data prevista per la riunione, richiesta
motivata alla Segreteria che la sottoporrà all’Ufficio di Presidenza per le sue insindacabili
decisioni.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’Articolo
2532, secondo comma, del Codice Civile.
Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.
L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente della Società, o, in caso di sua
assenza o di impedimento, dal Vice Presidente dichiarato Presidente eletto.
Essa delibera a maggioranza di voti: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; sono ammesse votazioni
per alzata di mano, previo controllo degli aventi diritto al voto.
Spetta, inoltre, all’Assemblea l’approvazione di modifiche di Statuto proposte dal Consiglio
Direttivo o, comunque, la ratifica di quelle modifiche che il Consiglio Direttivo abbia
preliminarmente adottato.
Per le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto è necessario il voto favorevole dei
2/3 dei presenti e per deliberare lo scioglimento della Società occorrono le maggioranze previste
dall’Art. 21, comma 3 del Codice Civile. Sono altresì ammesse, in casi particolari, le
consultazioni per “Referendum” che devono essere ratificate dalla successiva Assemblea.
Articolo 8
La Società è diretta e amministrata dal Consiglio
Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, per legge, sono riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce preferibilmente ogni due mesi su convocazione del
Presidente, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione
nonché l’elenco delle materie da trattare.
Spetta al Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Membri
eletti dall’Assemblea fra i Soci Ordinari. Nove Membri appartengono al corpo dei Docenti
Universitari e sei sono Dirigenti Medici Ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale. In caso di
elezione di uno o più Soci Ordinari che non siano né Docenti Universitari né Dirigenti Medici
Ospedalieri, e fermo restando il numero totale di quindici Consiglieri, gli stessi si collocheranno
fra gli eletti al posto dei candidati Universitari e/o Ospedalieri che abbiano ottenuto il minor
numero di voti.
Potranno inoltre partecipare all’attività del Consiglio Direttivo, su invito, in via
eccezionale e in sovrannumero, senza diritto di voto, studiosi di chiara fama che svolgano attività
di particolare interesse nel campo della Medicina Interna.
Ogni Socio Ordinario che abbia compiuto almeno due anni di anzianità di iscrizione alla
Società può porre autonomamente la propria candidatura a far parte del Consiglio Direttivo, ed in
tal caso deve comunicarla al Presidente almeno 60 giorni prima delle votazioni.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, prende atto delle
autocandidature e può individuare per proprio conto ulteriori candidati.
Il Presidente, dopo aver accertato la disponibilità dei Soci proposti dal Consiglio
Direttivo ad accettare la candidatura, dispone la pubblicazione dell’elenco di tutti i candidati
sul Bollettino della Società. Lo stesso elenco viene comunicato all’Assemblea che precede la
votazione ed è affisso nella sede del seggio elettorale.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Nel caso che un Consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato
gli succederà, acquisendone l’anzianità, il primo dei non eletti.
I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto da tutti i Soci con diritto di voto. Ogni
Socio esprime un numero di voti pari ai Consiglieri da eleggere meno uno.
A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
Articolo 9
L'Ufficio di Presidenza è composto:
È Membro dell’Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, il Presidente uscente (Past President).
Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni.
L’Ufficio di Presidenza dura in carica tre anni e i suoi Membri non sono immediatamente
rieleggibili alla stessa carica.
Articolo 10
Articolo 11
Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’A ssemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico dei Conti. Tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; la richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.
Articolo 12
La revisione del bilancio è affidata ad un Revisore
Unico dei Conti, iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti e nominato dall’Assemblea.
Il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non può essere
revocato se non per giusta causa.
Ad egli spetta una retribuzione nella misura fissata dall’Assemblea nell'ambito della sua
funzione.
Il Revisore Unico dei Conti:
Articolo 13
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri
effettivi e da un membro supplente, eletti dall’Assemblea dei Soci nell’ambito di una rosa di nove
Soci Ordinari proposti dal Consiglio Direttivo e non facenti parte del Consiglio stesso. La
votazione avviene a scrutinio segreto con possibilità di esprimere una sola preferenza: i primi tre
eletti fanno parte del Collegio come membri effettivi e il quarto come supplente. A parità di voti
si considera eletto il più anziano di età.
I Membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola
volta.
Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere su richiesta dell’Assemblea o del
Consiglio Direttivo che recepisce anche proposte motivate di deferimento da parte dei Soci.
Articolo 14
Articolo 15
È previsto il finanziamento delle attività sociali
solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con
esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti
attraverso soggetti collegati; nonché il finanziamento delle attività ECM attraverso l’a
utofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi
contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei
limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Il patrimonio della Società è costituito dalle quote dovute dai Soci nella misura come sopra
fissata, dalle sovvenzioni e contributi che ad essa pervengano da quanti intendano promuovere lo
sviluppo ed il progresso della Medicina Interna e dai terzi in genere, anche a titolo di lasciti e
di donazioni, nonché dai beni ed immobili comunque acquisiti.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la
destinazione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Addivenendosi per qualunque causa e in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l’A
ssemblea che ne delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fra i
Soci Ordinari determinandone i poteri e le mansioni.
L’Associazione dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità
analoghe.
Articolo 16
L’esercizio finanziario della Società si chiude al 31
dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio
consuntivo e preventivo. Il bilancio consuntivo viene trasmesso, almeno 30 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea generale che deve discuterlo, al Revisore Unico dei Conti affinché
controlli la gestione finanziaria e prepari la relazione scritta per l’Assemblea dei Soci alla
quale spetta l’approvazione definitiva.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15
(quindici) giorni che precedono l’Assemblea, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie
è soddisfatta a spese del richiedente.
Articolo 17
La Società Italiana di Medicina Interna comprende le
sezioni Regionali o Interregionali, costituite dai Membri dell’Associazione residenti od operanti
nelle singole Regioni o in gruppi di Regioni limitrofe.
Le Sezioni Regionali o Interregionali sono rette da un Consiglio Direttivo, costituito da 5
a 7 Membri, in relazione al numero dei Soci; il numero degli iscritti per costituire una Sezione
non deve essere inferiore a 30; i Consiglieri durano in carica tre anni.
Nel Consiglio Direttivo delle Sezioni Interregionali sono rappresentate le singole Regioni.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione, nel cui ambito
vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Viene prevista una
alternanza di presidenza ospedaliera/universitaria. Il Presidente resta in carica due anni ed il
Vice Presidente è il Presidente eletto. Pertanto se il Presidente in carica è universitario, il
Vice Presidente sarà ospedaliero.
Non è prevista la carica di Past President né la nomina di Presidente Onorario.
È compito delle Sezioni Regionali o Interregionali promuovere nell’ambito del proprio
territorio la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante Convegni, Corsi di
aggiornamento e ogni altra utile iniziativa, soprattutto con particolare riguardo all’educazione
continua in medicina.
La gestione amministrativa sarà regolamentata dal Consiglio Direttivo nazionale, che potrà
concedere, ove necessario, un contributo annuo per spese postali, di cancelleria e comunque
attinenti alla vita della Sezione in misura non superiore al 10% del totale delle quote associative
effettivamente versate dai Soci della Sezione.
Per ogni altro aspetto relativo alla loro gestione, si rimanda al “Regolamento delle Sezioni
Regionali e Interregionali” che non viene allegato al presente Statuto.
Articolo 18
Per tutto quant’altro non espressamente previsto nel presente Statuto e nell’Atto Costitutivo, valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.