La Storia 1887-1987
Lo Statuto
Consiglio Direttivo
Congressi SIMI
Sezioni Regionali
Regolamento Sezioni Regionali ed Interregionali
I Consigli Direttivi Regionali ed Interregionali
Domanda di ammissione a Socio
SIMI Educational Srl
Articolo 1
Denominazione - Sede - Scopi
È istituita, a tempo indeterminato, un'associazione Regionale o Interregionale denominata "Sezione ……..……… della Società Italiana di Medicina Interna". Per costituire una Sezione Regionale o Interregionale il numero degli iscritti non deve essere inferiore a trenta.
Articolo 2
La sede ufficiale della Sezione è quella del Presidente in carica.
Articolo 3
La Sezione, escludendo ogni fine di lucro, in armonia con gli scopi della Società Italiana di Medicina Interna, nel pieno rispetto dei programmi deliberati dal Consiglio Direttivo della Società Nazionale e senza in alcun modo interferire con l'attività della Società Nazionale, promuove nel suo ambito territoriale, d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, la realizzazione degli obiettivi della Società Nazionale attraverso:
Articolo 4
I Membri della Sezione sono costituiti da tutti i Soci della Società Italiana di Medicina Interna residenti o operanti nel territorio.
Articolo 5
La Sezione riconosce inoltre Soci Fondatori e Soci Sostenitori.
Fondatori - Sono quei Soci Ordinari che hanno partecipato alla costituzione della
Sezione Regionale;
Sostenitori - Sono le persone fisiche o gli Enti che sostengono l'attività della
Sezione mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella fissata dal Consiglio
Direttivo Regionale.
Articolo 6
Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di appartenere alla Società Nazionale cessa automaticamente anche dalla Sezione e non potrà, a nessun titolo, riavere gli eventuali versamenti eseguiti né vantare diritto alcuno sul patrimonio della Società.
Articolo 7
Organi della Sezione
Gli organi della Sezione sono:
Non è prevista la carica di Past President né la nomina di Presidente Onorario.
Articolo 8
Assemblea
8.1
L'Assemblea è costituita da tutti i Membri della Sezione residenti o operanti nel
territorio della Sezione stessa. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della
quota dell'anno in corso.
8.2
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione almeno una volta l'anno.
Tale convocazione deve essere fatta mediante mail o fax a ciascun Socio della Sezione almeno
quindici giorni prima della data stabilita. Detto avviso deve contenere le indicazioni della data,
della sede prescelta e l'ordine del giorno; lo stesso avviso può servire per la prima e per la
seconda convocazione.
8.3
L'Assemblea Straordinaria è convocata:
8.4 L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, in prima convocazione è valida quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.
8.5 L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, in seconda convocazione, che può tenersi anche lo stesso giorno in cui è stata indetta la prima convocazione, risulta valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
8.6 L'Assemblea dei Soci della Sezione, Ordinaria o Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.
8.7 Ove occorra procedere alla nomina degli scrutatori, provvede l'Assemblea a maggioranza dei presenti, determinandone anche il numero.
8.8 L'Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.
8.9 I compiti dell'Assemblea della Sezione sono: a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dalla Sezione; b) approvare il rendiconto annuale delle spese riguardanti la Sezione; c) approvare il documento programmatico presentato dal Consiglio ciascun anno; d) deliberare su ogni altro argomento sottopostole, avendo sempre come obiettivo la realizzazione degli scopi della Società Nazionale; e) eleggere ogni tre anni, con scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione.
8.10 I Soci della Sezione che desiderano l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da discutere in Assemblea, devono inviare in tempo utile al Presidente titolo e contenuti della richiesta.
Articolo 9
Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri se il numero dei Soci è maggiore di 250 o da 5 membri se il numero dei Soci è inferiore a 250. I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto da tutti i Soci con diritto di voto. Ogni Socio esprime un numero di voti pari ai Consiglieri da eleggere meno uno. A parità di voti si considera eletto il Socio con maggiore anzianità di appartenenza alla Società e a parità di appartenenza il più anziano di età. Alle operazioni di voto dovrà essere presente la Segretaria Amministrativa della sede Nazionale per verificare il diritto al voto.
9.2 Nel Consiglio Direttivo delle Sezioni Interregionali, devono essere presenti, di norma, Soci delle singole Regioni.
9.3 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci.
9.4 I Membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere eletti nei Consigli Direttivi delle Sezioni.
9.5 I Membri eletti nel Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Soltanto il Presidente eletto fa due mandati. Per tutti gli altri Membri si rispetterà la scadenza fisiologica ammortizzando nel tempo la durata del mandato (per precisione, chi è stato eletto con il precedente Regolamento completerà il periodo previsto dallo stesso).
9.6 I Membri del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano senza diritto di voto ai Consigli Direttivi delle Sezioni di appartenenza allo scopo di favorire una fattiva e virtuosa collaborazione centro-periferia.
9.7 Ove, per qualsiasi motivo, venga a cessare un Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale, gli subentra di diritto, acquisendone l'anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo quello degli eletti nella corrispondente elezione.
9.8 Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno.
9.9 La convocazione del Consiglio Direttivo può anche avvenire, a richiesta, con chiari argomenti da porre all'ordine del giorno, da parte della maggioranza dei Membri del Consiglio oppure da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
9.10 L'avviso di convocazione deve essere comunicato, per mail o fax, ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della riunione, fissandone la sede, la data e l'ordine del giorno.
9.11 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora un Consigliere risulti assente a due riunioni consecutive senza giustificazione documentata si procederà alla sua sospensione immediata; gli subentra di diritto, acquisendone l'anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo quello degli eletti nella corrispondente elezione.
9.12 Il Consiglio Direttivo Regionale si impegna a stabilire e mantenere rapporti con i rappresentanti regionali del "Gruppo Giovani Internisti SIMI (GIS)" e ad accogliere eventuali istanze, iniziative previa presentazione delle stesse da parte dei rappresentanti durante una riunione del Consiglio Direttivo.
Articolo 10
È compito del Consiglio Direttivo:
Articolo 11
Le Sezioni Regionali che ricevono richieste di patrocinio sono tenute ad inoltrarle alla Segreteria Nazionale che, presa visione dei programmi e sulla base della rilevanza degli eventi, delibererà la concessione del patrocinio che sarà erogato con la dizione "Società Italiana di Medicina Interna".
Articolo 12
12.1 Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere della Sezione vengono eletti dai Membri del Consiglio Direttivo della Sezione.
12.2 Spetta al Presidente la rappresentanza a tutti gli effetti della Sezione. Egli deve attuare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e trasmettere ogni trimestre al Bollettino della Società e ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale il resoconto dell'attività svolta.
12.3 Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in sua assenza.
12.4 Il Segretario-Tesoriere svolge tutte le funzioni di segreteria, di tesoreria e redige i verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee.
Articolo 13
L'attività della Sezione si svolge con il contributo annuale messo a disposizione dalla Società Italiana di Medicina Interna in misura non superiore al 10% del totale delle quote associative effettivamente pagate dai Soci di quella Sezione. La Sezione può ricevere anche contributi da Enti pubblici e privati; tali contributi devono essere versati alla Società Nazionale che provvederà, previa trattenuta del 5%, a metterli a disposizione della Sezione beneficiaria.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo della Sezione può essere sciolto dal Consiglio Direttivo Nazionale quando:
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale, può deliberare di unirsi ad altre Regioni limitrofe, in modo da formare una Sezione Interregionale. L'unione con una o più Regioni deve far riconsiderare le regole statutarie attinenti alla fusione.
Articolo 16
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni del Codice Civile, le leggi in materia e lo Statuto della Società Italiana di Medicina Interna.